La promessa di matrimonio, conosciuta anche come sponsali o fidanzamento formale, è un istituto giuridico disciplinato dal Codice Civile italiano agli articoli 79-81. Si tratta di un impegno reciproco che due persone assumono l’una nei confronti dell’altra, con l’intento di contrarre matrimonio in un momento futuro. Non si tratta di un obbligo vincolante come quello del contratto matrimoniale, ma assume comunque una rilevanza legale che può produrre effetti giuridici limitati, specialmente in caso di recesso ingiustificato.
A differenza del matrimonio vero e proprio, la promessa non costituisce un vincolo permanente e non implica doveri coniugali. Tuttavia, la legge italiana riconosce che l’impegno assunto può comportare ripercussioni patrimoniali o morali, specialmente quando la rottura dell’accordo causa un danno ingiusto all’altro promittente o ai terzi coinvolti nei preparativi.
Formalizzazione della promessa: è necessario un atto scritto?
La legge italiana non impone particolari forme per la validità della promessa di matrimonio. Essa può essere espressa verbalmente, per iscritto o anche desumibile da comportamenti concludenti, come la pianificazione di nozze o l’annuncio pubblico. Tuttavia, ai fini giuridici, il Codice Civile prevede che solo la promessa redatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti (o con atto pubblico o scrittura privata autenticata) consente di avanzare pretese risarcitorie in caso di recesso.
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Pertanto, la forma scritta non è obbligatoria per la validità morale della promessa, ma diventa necessaria se si intende esercitare eventuali diritti derivanti dalla rottura dell’accordo. In pratica, una promessa fatta a voce o dimostrata solo con messaggi informali non offre le stesse tutele giuridiche.
Effetti giuridici della rottura della promessa
La promessa di matrimonio non obbliga le parti a celebrare effettivamente il matrimonio. Il principio fondamentale è che non si può forzare nessuno a contrarre matrimonio contro la propria volontà, neppure in presenza di un impegno scritto. Tuttavia, il Codice Civile stabilisce che, in caso di revoca ingiustificata della promessa o di comportamento contrario alla buona fede, la parte che subisce la rottura può chiedere il risarcimento del danno.
In particolare, l’art. 81 c.c. prevede il rimborso delle spese sostenute per i preparativi del matrimonio e per le eventuali donazioni fatte in vista delle nozze. Questo vale solo se la promessa era formalizzata per iscritto e se la domanda viene presentata entro un anno dalla rottura. Il risarcimento non copre il danno morale, ma esclusivamente quello patrimoniale.
Le donazioni tra promessi sposi: cosa accade in caso di rottura
Un ulteriore effetto giuridico riguarda le donazioni fatte in previsione del matrimonio, come ad esempio la cessione di beni o somme di denaro. Ai sensi dell’art. 80 c.c., qualora il matrimonio non venga celebrato, il donante può richiedere la restituzione dei beni donati, a condizione che la rottura non sia dipesa da sua colpa. Anche in questo caso, è necessario che la richiesta sia presentata entro un anno dalla mancata celebrazione.
Questa disposizione mira a tutelare la parte che ha fatto un’anticipazione patrimoniale fidandosi dell’accordo, ma che ha poi subito un danno economico per la rottura del patto.
Promessa di matrimonio e convivenza: cosa dice la legge
Nel panorama attuale, molte coppie convivono prima o al posto del matrimonio. La convivenza di fatto, anche se non formalmente riconosciuta in relazione alla promessa di matrimonio, può rappresentare un elemento probatorio dell’intenzione seria di contrarre nozze. Tuttavia, la legge continua a distinguere nettamente tra i diritti derivanti da una promessa e quelli connessi alla convivenza registrata, che sono regolati da norme diverse (Legge 76/2016).
La promessa, anche se accompagnata dalla convivenza, non conferisce ai promessi sposi diritti successori, né legittimazioni sul patrimonio comune, salvo espliciti accordi patrimoniali o eventuali azioni giudiziarie per danni.
In definitiva, la promessa di matrimonio è un accordo che ha valore simbolico e sociale, ma anche una dimensione giuridica ben delineata dal Codice Civile. Pur non potendo essere imposta né sanzionata come il matrimonio contratto, essa può comportare conseguenze economiche se viene revocata ingiustificatamente. La sua formalizzazione scritta è fondamentale per tutelare eventuali diritti risarcitori, mentre la convivenza non sostituisce in alcun modo l’ufficialità del vincolo.
Comprendere il significato e i limiti legali della promessa è essenziale per affrontare consapevolmente le scelte affettive e patrimoniali che precedono un matrimonio, soprattutto in un contesto sociale in continua evoluzione.